Una recente pronunzia della Corte di Appello di Brescia (n. 71 del 19 gennaio 2017, disponibile qui) consente di compiere un breve esame dell’attuale disciplina dell’impugnazione per nullità del lodo arbitrale e in particolare dei motivi di impugnazione di cui all’art. 829 cod. proc. civ.
Arbitrabilità delle controversie societarie
Una recente pronuncia della Corte di Appello di Catanzaro (n. 1478 del 22 settembre 2016, disponibile qui) è interessante perché delinea chiaramente l’attuale orientamento giurisprudenziale in tema di arbitrabilità delle controversie societarie.
Deliberazione del lodo
Una recente sentenza della Corte di Appello di Venezia (n. 1855 del 17 agosto 2016, disponibile qui) consente di fare una riflessione sul tema della deliberazione del lodo in caso di comportamenti ostruzionistici da parte degli arbitri.
Impugnazione nel merito
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale che si era formato in tema di impugnazione nel merito (ossia per violazione delle norme di diritto applicabili al merito della controversia) di un lodo reso sulla base di una clausola stipulata prima della riforma del 2006 (e che sul punto nulla dispone), ma in un procedimento promosso nel vigore della riforma.
Le pronunzie della Suprema Corte che mi appresto a commentare sono la n. 9284 (disponibile qui), n. 9285 (disponibile qui) e n. 9341 (disponibile qui), tutte del 9 maggio 2016.
Ancora sull’impugnazione per nullità
La Corte di Cassazione, con la sentenza della Sez. I Civ. del 23 febbraio 2016, n. 3481 (disponibile qui), ha definitivamente deciso una vicenda di cui si è ampiamente occupata la stampa: quella della controversia tra Bernardo Caprotti e i suoi figli Violetta e Giuseppe relativa alla proprietà delle azioni della holding Supermarkets Italiani S.p.A.
Ancora sull’impugnazione nel merito
Per la terza volta in un breve lasso di tempo ritorno sul tema dell’impugnazione nel merito (ossia per violazione delle norme di diritto applicabili al merito della controversia) di un lodo reso sulla base di una clausola stipulata prima della riforma del 2006 (e che sul punto nulla dispone), ma in un procedimento promosso nel vigore della riforma.
Per quanti, tra i venticinque lettori di questo blog, si fossero persi le puntate precedenti, ne offro qui di seguito una sintesi.
Impugnazione per errores in judicando
La Corte di Appello di Venezia, nella sua sentenza n. 2722 del 30 novembre 2015 (disponibile qui), affronta la questione della possibilità di impugnare, per violazione delle regole di diritto applicabili al merito della controversia, un lodo pronunciato in un procedimento arbitrale promosso dopo la riforma di cui al d.lgs 2 febbraio 2006, n. 40, in forza però di clausola compromissoria stipulata prima di tale riforma.
Arbitrato facoltativo?
Una clausola compromissoria prevede che le controversie relative al contratto in cui essa è inserita “potranno” essere decise da un Tribunale arbitrale: si tratta di un arbitrato facoltativo, nel senso che l’attore potrà scegliere se adire il giudice statale o gli arbitri? O invece la competenza a decidere le liti è senz’altro attribuita esclusivamente agli arbitri? Oppure, infine, si tratta di una clausola compromissoria nulla o comunque inefficace?
Del tema avevo già avuto modo di parlare qui, commentando una ordinanza resa dal Tribunale di Milano. Due recenti pronunzie mi inducono però a tornare sull’argomento: si tratta della sentenza della Corte di Appello di Bologna, Sez. I Civ., 12 novembre 2015, n. 1884 (disponibile qui) e della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. VI Civ., 28 ottobre 2015, n. 22039 (disponibile qui).
Impugnazione per nullità
La Corte di Cassazione, con la sentenza della Sez. I Civ. n. 22007 del 28 ottobre 2015 (disponibile qui) è tornata sul tema della disciplina dell’impugnazione per nullità di lodi pronunziati in procedimenti retti da clausole compromissorie concluse prima della riforma dell’arbitrato contenuta nel d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
Prima della riforma, ai sensi del previgente art. 829, co. 2, cod. proc. civ., “L’impugnazione per nullità [era] (…) ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità, o avessero dichiarato il lodo non impugnabile“. Con la riforma, si è invece scelta una interpretazione diametralmente opposta del silenzio delle parti sul punto. Infatti, ai sensi del vigente art. 829, co. 3, cod. proc. civ., “L’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. (…)“.
Contratto preliminare e clausola compromissoria
Il contratto preliminare conteneva una clausola compromissoria, che però non viene riprodotta nel definitivo. Nondimeno, le controversie relative a quest’ultimo sono devolute alla cognizione arbitrale. In tal senso, si è recentemente espressa la Corte di Appello di Venezia (C. Appello Venezia, Sez. I Civ., 12 ottobre 2015, n. 2361, disponibile qui).
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