Una recente pronunzia del Tribunale di Roma (sentenza n. 25936 del 30 dicembre 2015, disponibile qui) consente di svolgere una riflessione sul tema dell’arbitrabilità delle controversie societarie e in particolare di quelle aventi ad oggetto l’impugnazione di deliberazioni assembleari.
Sull’interpretazione di una clausola compromissoria statutaria
Con la recente pronuncia n. 10610 del 22 settembre 2015, il Tribunale di Milano si è dichiarato incompetente a conoscere di una causa di impugnazione di una delibera di una società cooperativa, fornendo una interpretazione estensiva dell’ambito di operatività della clausola compromissoria contenuta nello statuto di tale società. Il testo integrale della sentenza è disponibile qui.
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Arbitrato e finanziamento soci
Sono devolute alla cognizione degli arbitri, in presenza di una clausola compromissoria statutaria, anche le controversie tra (ex) socio e società relative alla restituzione di un finanziamento soci, in quanto concernenti il rapporto sociale (pure nel caso in cui esso sia nel frattempo cessato). Questa, in estrema sintesi, è la ratio decidendi della sentenza della Terza Sezione del Tribunale di Roma, n. 18316 del 17 settembre 2015, il cui testo integrale è disponibile qui.
Ancora su arbitrato e impugnazione di bilancio
La Corte di Cassazione conferma il suo orientamento in punto non arbitrabilità delle cause di impugnazione di bilancio, con l’ordinanza della Sez. VI Civ. n. 17950 del 10 settembre 2015. Il testo integrale dell’ordinanza è disponibile qui.
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Arbitrato e impugnazione di delibere assembleari
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17283 del 28 agosto 2015, ha affermato la competenza arbitrale a decidere una causa di impugnazione di delibere assembleari in presenza di una clausola compromissoria statutaria che, nulla disponendo su questo specifico tema, si limita a devolvere agli arbitri le “controversie che dovessero insorgere tra la società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi (…) in dipendenza dell’attività sociale“. Qui il testo integrale dell’ordinanza.
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Arbitrato e impugnazione di bilancio
Il Tribunale di Milano è tornato sul tema del rapporto tra giurisdizione statale e competenza arbitrale in relazione all’impugnazione del bilancio di esercizio di una società (nella specie, una società per azioni) il cui statuto prevede una clausola compromissoria (Trib. Milano, 28 luglio 2015, n. 9115). Qui il testo integrale della sentenza.
Questa sentenza è a mio avviso interessante, sotto due profili.
Interpretazione della clausola compromissoria
La formulazione della clausola compromissoria dovrebbe essere effettuata con particolare attenzione, atteso che essa costituisce la fonte della potestas iudicandi degli arbitri e che non sempre potrà porsi rimedio a suoi eventuali vizi a controversia insorta.
Tuttavia, capita che a tale clausola non venga dedicata l’attenzione necessaria, vuoi perché essa viene inserita all’ultimo momento in un contratto (non a caso, si parla di midnight clause), vuoi perché, raggiunto talvolta dopo estenuanti negoziazioni l’accordo sul resto del contenuto contrattuale, si sottovaluta il rischio che, proprio su quel contratto, possa sorgere una controversia.
Sull’interpretazione di una clausola compromissoria, dalla formulazione non particolarmente felice, si è espresso il Tribunale di Milano con ordinanza del 19/22 gennaio 2015 (qui il testo dell’ordinanza).