Un tema molto interessante, sia per i suoi aspetti dogmatici che per quelli pratici, è quello dell’arbitrabilità delle controversie conseguenti alla risoluzione (o comunque allo scioglimento) di un contratto. Avevo già affrontato questo argomento, pochi mesi fa, in relazione alle restituzioni conseguenti alla risoluzione contrattuale, commentando una sentenza del Tribunale di Milano che, a mio avviso, aveva mal applicato i principi che regolano la materia (qui il mio post di allora). Una recente sentenza del Tribunale di Roma (n. 1695 del 27 gennaio 2020, disponibile qui) mi consente di tornare sul tema, esaminandolo da un punto di vista parzialmente diverso.
Arbitrato e impugnazione di bilancio
Merita un brevissimo commento una recente pronunzia del Tribunale di Roma (Trib. Roma, 12 giugno 2017, n. 11874, disponibile qui), in materia di arbitrato e impugnazione di bilancio.
Finanziamento soci, decreto ingiuntivo e arbitrato
Il Tribunale di Roma, dopo quasi due anni (ne avevamo parlato qui), torna a occuparsi del tema del rapporto tra arbitrato societario e finanziamento soci, in una vicenda introdotta nelle forme del ricorso per decreto ingiuntivo e decisa con una recente pronunzia (Trib. Roma, 3 maggio 2017, n. 8702, disponibile qui).
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Arbitrato societario: limiti oggettivi
Una serie di recenti pronunzie, rese dal Tribunale di Milano (Trib. Milano, ordinanza 14 febbraio 2017, disponibile qui; Trib. Milano, sentenza n. 2045 del 20 febbraio 2017, disponibile qui) e dal Tribunale di Roma (Trib. Roma, sentenza n. 3398 del 21 febbraio 2017, disponibile qui), consentono di svolgere alcune sintetiche riflessioni in punto limiti oggettivi dell’arbitrato societario, con riferimento all’arbitrabilità di alcune particolari controversie.
Arbitrato e decreto ingiuntivo
Una recente pronunzia del Tribunale di Roma (n. 24195 del 28 dicembre 2016, disponibile qui) consente di esaminare un tema che suscita un costante e vivo interesse, almeno tra i lettori di questo blog: quello del rapporto tra arbitrato e decreto ingiuntivo.
Ancora sui rapporti tra arbitrato e processo
Una recente pronunzia del Tribunale di Roma (Trib. Roma, Sez. III Civ., 1 marzo 2016, n. 4216, disponibile qui) torna sul tema dei rapporti tra arbitrato e processo, e in particolare sulla possibilità di sospendere un procedimento pendente avanti il giudice statale in attesa della definizione di altro procedimento pendente avanti un Tribunale arbitrale, di cui già avevo parlato in questo post.
Rinuncia alla clausola compromissoria
Il Tribunale di Roma (sentenza n. 19215 del 28 settembre 2015, disponibile qui) si è pronunciato nell’ambito di una complessa vicenda riguardante i rapporti tra una società a responsabilità limitata e un suo ex amministratore: in una prima causa, la società ha svolto l’azione sociale di responsabilità; in una seconda causa (che è quella definita con la sentenza in commento) l’amministratore ha agito in via monitoria per ottenere il saldo dei compensi a suo dire dovuti. Tutto ciò, nonostante lo statuto della società contenesse, all’art. 26, una clausola compromissoria: “Tutte le controversie sorte fra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti nel cui ambito ha sede la società (…)“. E in effetti nell’azione di responsabilità l’ex amministratore convenuto in giudizio ha sollevato nei confronti della società l’exceptio compromissi; eccezione che, specularmente, è stata sollevata dalla società nei confronti dell’ex amministratore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Si è quindi posta la questione di una eventuale rinunzia delle parti alla clausola compromissoria, in conseguenza delle loro iniziative processuali.
Arbitrato e finanziamento soci
Sono devolute alla cognizione degli arbitri, in presenza di una clausola compromissoria statutaria, anche le controversie tra (ex) socio e società relative alla restituzione di un finanziamento soci, in quanto concernenti il rapporto sociale (pure nel caso in cui esso sia nel frattempo cessato). Questa, in estrema sintesi, è la ratio decidendi della sentenza della Terza Sezione del Tribunale di Roma, n. 18316 del 17 settembre 2015, il cui testo integrale è disponibile qui.